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ART. 1 |
E costituita la Fondazione Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei. |
ART.
2 |
La Fondazione ha sede in Roma. |
ART.
3 |
La Fondazione ha lo scopo,
attraverso ogni mezzo e in ogni sede, di studiare, accertare,
approfondire, tutelare e difendere i diritti primari dei cittadini
garantiti dalla Costituzione, in ogni loro articolazione e
manifestazione diretta ed indiretta.
La Fondazione a tale fine promuoverà iniziative di
studio e ricerca sia de jure condito che de jure condendo,
quali convegni, ricerche e pubblicazioni; promuoverà
o sosterrà iniziative legislative; assumerà
la gestione di processi e azioni giudiziarie nei quali siano
in gioco diritti costituzionali e primari dei cittadini; assumerà
ogni altra iniziativa utile opportuna o necessaria per il
raggiungimento dello scopo.
Nella prima fase della sua attività, la Fondazione
assumerà la gestione anche finanziaria di alcuni processi
inchieste giudiziarie relative a fatti o avvenimenti che hanno
turbato lopinione pubblica in relazione al comportamento
delle autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico
(quali, in via esemplificativa, i fatti del 12 maggio 1977
in Roma e la strage di Peteano), assumendo anche iniziative
collaterali alle inchieste giudiziarie; nonché promuoverà
e realizzerà iniziative di studio, ricerca ed eventualmente
di intervento giudiziario sul tema della correttezza, completezza,
ed obiettività dellinformazione, sia con riguardo
alle strutture e ai servizi pubblici di informazione, sia
con riguardo alla stampa e alla editoria. |
ART.
4 |
La Fondazione potrà
assumere la gestione di processi e azioni giudiziarie, stando
in giudizio nei casi e con i limiti previsti dalle norme di
diritto processuale; negli altri casi, la gestione dei processi
potrà avvenire attraverso lassunzione degli oneri
patrimoniali derivanti alle parti legittimate a stare in giudizio.
In ogni caso, la Fondazione, nellassumere iniziative
collaterali alle inchieste giudiziarie, potrà attivare
tutte e soltanto le iniziative dirette a richiamare lattenzione
dellopinione pubblica su tali vicende giudiziarie. |
ART.
5 |
Il patrimonio della Fondazione
è costituito da un fondo di L. 100.000.000 (centomilioni)
in titoli di Stato e dai contributi, erogazioni e donazioni
che le perverranno in futuro. La Fondazione dispone altresì
di una linea di credito di L. 150.000.000 (centocinquantamilioni)
aliunde garantita presso primario Istituto bancario. |
ART.
6 |
La Fondazione è
amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto
da almeno tre membri uno dei quali viene nominato dal Fondatore
senza limitazione di tempo nellatto costitutivo;il membro
così nominato procede poi, anche nel medesimo atto
costitutivo, alla nomina degli altri due membri sempre senza
limitazione di tempo.Il Consiglio di Amministrazione nomina
al proprio interno il Presidente e può, a maggioranza,
cooptare altri membri, nominati anche a tempo determinato.
I membri del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto
alla indennità per la carica, ma al solo rimborso delle
spese che questa comporta. Essi avranno diritto a compenso
qualora assumano altri incarichi o svolgano altre attività
per la Fondazione. |
ART.
7 |
Il Consiglio di Amministrazione
esercita i più ampi poteri di gestione ed amministrazione
del patrimonio della Fondazione. Le erogazioni di fondi o
somme dovranno essere effettuate al fine di finanziare le
iniziative della Fondazione dirette al raggiungimento degli
scopi ed a sostenere le spese di organizzazione e funzionamento
della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal proprio
Presidente almeno due volte l'anno, entro il 30 giugno ed
il 31 dicembre, o su richiesta di uno dei membri del Consiglio.
Delibera a maggioranza dei suoi Componenti, salve le delibere
previste dallo Statuto all'unanimità. Nel caso in cui
il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione sia
pari, prevale il voto del Presidente.
I criteri del suo funzionamento, del modo di erogazione di
somme e di fondi, e del rimborso delle spese saranno deliberati
dal Consiglio nominato nell'atto costitutivo nella sua prima
riunione e costituiranno il regolamento di funzionamento del
Centro. |
ART.
8 |
Il Consiglio di Amministrazione
redige ogni anno il conto consuntivo delle entrate e delle
uscite nonché il conto patrimoniale, al 31 dicembre,
li approva entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello
cui si riferiscono e, li sottopone al controllo del Collegio
dei Revisori dei Conti.
Copia del bilancio approvato con la relazione del Collegio
dei Revisori dei Conti deve essere depositata presso la Cancelleria
del Tribunale di Roma per essere registrata nel Registro di
cui all'art. 33 C.C.. |
ART.
9 |
Il Collegio dei Revisori
dei Conti è composto da tre persone così nominate:
- una con funzioni di Presidente dal Fondatore;
- una dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- una dai due membri del Collegio così nominati o,
in caso di loro mancato accordo, dal Presidente del Tribunale
di Roma.
Le persone così nominate durano in carica due anni,
e sono rieleggibili. |
ART.
10 |
Il Consiglio di Amministrazione
alla unanimità potrà modificare l'atto costitutivo
e lo Statuto, ad eccezione dell'Art. 3. |
ART.
11 |
La Fondazione potrà
estinguersi per raggiungimento, esaurimento, impossibilità
o scarsa utilità dello scopo, per estinzione o insufficienza
del patrimonio. |
ART.
12 |
Le persone fisiche o giuridiche
che contribuiranno finanziariamente alla Fondazione, nella
misura minima che verrà stabilita dal Consiglio di
Amministrazione, possono aderire alla "Associazione Amici
del Centro Calamandrei", il cui scopo è la diffusione,
la individuazione e la promozione delle iniziative della Fondazione.
L'Associazione svolge un ruolo consultivo nelle deliberazioni
del programma della Fondazione e può proporre al Consiglio
di Amministrazione progetti e iniziative rientranti nell'ambito
dell'Art. 3 dello Statuto per i quali abbia preventivamente
raccolto, o si impegni a raccogliere i fondi necessari. Il
parere della Associazione è obbligatorio ma non vincolante,
per la deliberazione del programma della Fondazione.
Il Presidente, o un suo delegato scelto fra i componenti
del Consiglio Direttivo, ha diritto a partecipare alle riunioni
del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, senza diritto
di voto; può chiedere una volta l'anno la convocazione
del Consiglio di Amministrazione in relazione ai progetti
e alle iniziative di cui al secondo comma. |
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