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00193 Roma
Via Boezio, 14
tel. 06/32 111 680
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La Fondazione / Statuto
ART. 1 E’ costituita la Fondazione “Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei”.
ART. 2 La Fondazione ha sede in Roma.
ART. 3

La Fondazione ha lo scopo, attraverso ogni mezzo e in ogni sede, di studiare, accertare, approfondire, tutelare e difendere i diritti primari dei cittadini garantiti dalla Costituzione, in ogni loro articolazione e manifestazione diretta ed indiretta.

La Fondazione a tale fine promuoverà iniziative di studio e ricerca sia de jure condito che de jure condendo, quali convegni, ricerche e pubblicazioni; promuoverà o sosterrà iniziative legislative; assumerà la gestione di processi e azioni giudiziarie nei quali siano in gioco diritti costituzionali e primari dei cittadini; assumerà ogni altra iniziativa utile opportuna o necessaria per il raggiungimento dello scopo.

Nella prima fase della sua attività, la Fondazione assumerà la gestione anche finanziaria di alcuni processi inchieste giudiziarie relative a fatti o avvenimenti che hanno turbato l’opinione pubblica in relazione al comportamento delle autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico (quali, in via esemplificativa, i fatti del 12 maggio 1977 in Roma e la strage di Peteano), assumendo anche iniziative collaterali alle inchieste giudiziarie; nonché promuoverà e realizzerà iniziative di studio, ricerca ed eventualmente di intervento giudiziario sul tema della correttezza, completezza, ed obiettività dell’informazione, sia con riguardo alle strutture e ai servizi pubblici di informazione, sia con riguardo alla stampa e alla editoria.

ART. 4

La Fondazione potrà assumere la gestione di processi e azioni giudiziarie, stando in giudizio nei casi e con i limiti previsti dalle norme di diritto processuale; negli altri casi, la gestione dei processi potrà avvenire attraverso l’assunzione degli oneri patrimoniali derivanti alle parti legittimate a stare in giudizio.

In ogni caso, la Fondazione, nell’assumere iniziative collaterali alle inchieste giudiziarie, potrà attivare tutte e soltanto le iniziative dirette a richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica su tali vicende giudiziarie.

ART. 5 Il patrimonio della Fondazione è costituito da un fondo di L. 100.000.000 (centomilioni) in titoli di Stato e dai contributi, erogazioni e donazioni che le perverranno in futuro. La Fondazione dispone altresì di una linea di credito di L. 150.000.000 (centocinquantamilioni) aliunde garantita presso primario Istituto bancario.
ART. 6

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da almeno tre membri uno dei quali viene nominato dal Fondatore senza limitazione di tempo nell’atto costitutivo;il membro così nominato procede poi, anche nel medesimo atto costitutivo, alla nomina degli altri due membri sempre senza limitazione di tempo.Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno il Presidente e può, a maggioranza, cooptare altri membri, nominati anche a tempo determinato.

I membri del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto alla indennità per la carica, ma al solo rimborso delle spese che questa comporta. Essi avranno diritto a compenso qualora assumano altri incarichi o svolgano altre attività per la Fondazione.

ART. 7

Il Consiglio di Amministrazione esercita i più ampi poteri di gestione ed amministrazione del patrimonio della Fondazione. Le erogazioni di fondi o somme dovranno essere effettuate al fine di finanziare le iniziative della Fondazione dirette al raggiungimento degli scopi ed a sostenere le spese di organizzazione e funzionamento della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal proprio Presidente almeno due volte l'anno, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre, o su richiesta di uno dei membri del Consiglio. Delibera a maggioranza dei suoi Componenti, salve le delibere previste dallo Statuto all'unanimità. Nel caso in cui il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione sia pari, prevale il voto del Presidente.

I criteri del suo funzionamento, del modo di erogazione di somme e di fondi, e del rimborso delle spese saranno deliberati dal Consiglio nominato nell'atto costitutivo nella sua prima riunione e costituiranno il regolamento di funzionamento del Centro.

ART. 8

Il Consiglio di Amministrazione redige ogni anno il conto consuntivo delle entrate e delle uscite nonché il conto patrimoniale, al 31 dicembre, li approva entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e, li sottopone al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti.

Copia del bilancio approvato con la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere depositata presso la Cancelleria del Tribunale di Roma per essere registrata nel Registro di cui all'art. 33 C.C..

ART. 9

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre persone così nominate:

  1. una con funzioni di Presidente dal Fondatore;
  2. una dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
  3. una dai due membri del Collegio così nominati o, in caso di loro mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.

Le persone così nominate durano in carica due anni, e sono rieleggibili.

ART. 10 Il Consiglio di Amministrazione alla unanimità potrà modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, ad eccezione dell'Art. 3.
ART. 11 La Fondazione potrà estinguersi per raggiungimento, esaurimento, impossibilità o scarsa utilità dello scopo, per estinzione o insufficienza del patrimonio.
ART. 12

Le persone fisiche o giuridiche che contribuiranno finanziariamente alla Fondazione, nella misura minima che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, possono aderire alla "Associazione Amici del Centro Calamandrei", il cui scopo è la diffusione, la individuazione e la promozione delle iniziative della Fondazione.

L'Associazione svolge un ruolo consultivo nelle deliberazioni del programma della Fondazione e può proporre al Consiglio di Amministrazione progetti e iniziative rientranti nell'ambito dell'Art. 3 dello Statuto per i quali abbia preventivamente raccolto, o si impegni a raccogliere i fondi necessari. Il parere della Associazione è obbligatorio ma non vincolante, per la deliberazione del programma della Fondazione.

Il Presidente, o un suo delegato scelto fra i componenti del Consiglio Direttivo, ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, senza diritto di voto; può chiedere una volta l'anno la convocazione del Consiglio di Amministrazione in relazione ai progetti e alle iniziative di cui al secondo comma.